Il certificato viene rinnovato a fronte di una visita ispettiva finalizzata alla verifica dell’efficienza, delle condizioni e dello stato di manutenzione dell'imbarcazione. Le imbarcazioni soggette alle visite per il rilascio/rinnovo del certificato sono quelle con lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri. IL C.N.I. offre assistenza qualificata per le verifica RINA, finalizzata al rilascio del rinnovo certificato di sicurezza.
Il Certificato di Sicurezza è rilasciato dall’Autorità Marittima in seguito a visita effettuata da un tecnico (surveyor) del RINA o rinnovato dal RINA al completamento degli accertamenti tecnici previsti: Per imbarcazioni soggette alla Direttiva 94/25/CE, come emendata dalla Direttiva 2003/44/CE sulla base di una dichiarazione scritta di conformità ai requisiti essenziali. Ha validità 8 o 10 anni, in relazione alla categoria di progettazione. CATEGORIA: 1. A e B = 8 anni 2. C e D = 10 anni Per imbarcazioni soggette alla Legge 11/2/71 n. 50 sulla base di una Attestazione di Idoneità rilasciata da ente riconosciuto. Ha validità 8 o 10 anni, in relazione alla fascia di navigazione. NOLEGGIO: il certificato di sicurezza viene rilasciato e rinnovato dall’Autorità Marittima sulla scorta di una Dichiarazione di Idoneità rilasciata dal RINA ed ha validità 3 anni.
LE LEGGI ED I RIFERIFIMENTI NORMATIVI La navigazione da diporto ed il noleggio di unità da diporto sono disciplinati dall’ Art. 65 del D.L. 18/07/2009, n.171 e dal Regolamento di attuazione D.M. 29/07/2008, n.146 che stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
Il D.M. 29/07/2008, n.146 si basa sull’applicazione di norme tecniche pubblicate da Leggi e Decreti, dalla Legge 11/2/71 n.50 alla recente direttiva, recepita dal Decreto Legislativo 14/8/1996, n. 436, recante “Attuazione della Direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione ed immissione in commercio delle unità da diporto”, emendata dalla Direttiva 2003/44/CE, Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171.
L’art. 57 del D.M. 29/07/2008, n.146 definisce le modalità dell’esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza. Prima della scadenza del Certificato di Sicurezza, il diportista presenta al RINA la richiesta di visita per la sua imbarcazione allegando una copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza in originale. La richiesta può essere presentata direttamente, o inoltrata a mezzo fax o posta elettronica, presso una delle numerose Agenzie RINA dislocate sul territorio, un vero e proprio sportello per la nautica da diporto in grado di offrire un servizio rapido e professionale. In alternativa possono essere contattati i nostri Uffici.
Nel caso di prima iscrizione o qualora siano state apportate modifiche all’apparato motore (solo per imbarcazioni iscritte prima dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 94/25/CE), viene avviata la procedura di rilascio, descritta al precedente capitolo, in quanto utile all’Autorità Marittima per rilasciare un nuovo certificato di sicurezza nonché una nuova licenza di navigazione. La visita viene richiesta secondo le stesse modalità indicate per la visita di rinnovo.
Una volta presentata la domanda al RINA, la procedura è avviata; il tecnico programma con il diportista la data piu’ opportuna per l’esecuzione della visita che consisterà, in generale, in un esame dello scafo, dell’apparato motore e degli impianti principali di bordo. Il RINA esegue gli accertamenti principalmente quando l’imbarcazione è alata a secco o al termine di un periodo di disarmo in porto e/o in rimessaggio. La visita consiste in una verifica dell’efficienza, delle condizioni e dello stato di manutenzione di:
Al termine della suddetta visita di rinnovo il RINA provvede alla vidimazione del Certificato di Sicurezza o al rilascio della dichiarazione di idoneità nel caso di unità adibite a noleggio.
Durante il periodo di validità del certificato il diportista è tenuto a mantenere l’imbarcazione in buone condizioni di manutenzione per quanto attiene le parti principali dell’unità, quali appunto lo scafo, l’apparato motore e tutti gli impianti. Qualora l’imbarcazione dovesse subire un’avaria, dovrà essere sottoposta ad una visita di convalida.
Imbarcazioni da diporto (privati)